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ART. 10. INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
1. (nota 11) L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) (nota12) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui
allarticolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole lelenco aggiornato dei
responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso linteressato, linformativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato allatto della registrazione dei
dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. (nota 13) La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando linformativa allinteressato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
NOTE
11. Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
12. Lettera così modificata dallart. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base
allart. 24, comma 1, di questultimo d.lg., la
disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
13. Comma così modificato dallart. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |