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LEGGE N° 675/96
ART. 13. DIRITTI DELL'INTERESSATO
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata lesistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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